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DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1981, n. 24

Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1981, n. 140 (in G.U. 18/04/1981, n.108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1981
al: 18-4-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di assicurare il mantenimento
degli  attuali  livelli  di  occupazione  e di promuovere lo sviluppo
nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego,  di  cui all'art. 3 del
decreto-legge  6  luglio  1978,  n. 351, convertito con modificazioni
nella  legge  4  agosto  1978,  n. 479, in Campania e Basilicata sono
presiedute dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un
Sottosegretario  di  Stato all'uopo delegato e costituiscono l'organo
di   programmazione,  di  direzione  e  di  controllo  di  tutti  gli
interventi di politica attiva del lavoro.
  Nello  svolgimento  delle  loro  funzioni, le commissioni regionali
possono  stabilire collegamenti con le regioni, gli enti locali e gli
organismi  pubblici  competenti  in  materia  di programmazione dello
sviluppo economico del territorio.
  Nell'ambito  delle proprie competenze, le commissioni regionali, in
particolare:
    a)  promuovono  l'elaborazione  e  lo  studio della struttura del
mercato  del  lavoro  e  delle dinamiche occupazionali, anche in base
all'evoluzione   tecnologica  e  all'organizzazione  del  lavoro,  in
collaborazione   con   le   istituzioni  universitarie  presenti  sul
territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle
camere  di  commercio  e  degli  enti  locali e con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  Le  commissioni regionali, avvalendosi delle segreterie tecniche di
cui  al  successivo quarto comma, d'intesa con le regioni, promuovono
la  costituzione  degli  osservatori  regionali  concordandone con le
regioni   stesse   il  programma  di  attivita'  e  le  modalita'  di
funzionamento  come  strumento permanente di analisi e di rilevazione
dei  processi qualitativi e quantitativi che intercorrono tra domanda
e offerta di lavoro;
    b)  attuano  in  via  sperimentale  la  gestione flessibile della
normativa  sul  collocamento  e sulla mobilita', sulla base di intese
tra  le  parti  e  nell'ambito  di direttive emanate dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su proposta delle commissioni
regionali stesse;
    c)   assumono  ogni  opportuna  iniziativa  per  l'attuazione  di
programmi  di  intervento  di  formazione  professionale  finalizzati
all'occupazione,  all'interno  dei  progetti  integrati  di  sviluppo
economico e produttivo;
    d)  propongono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
misure  di  riorganizzazione  delle  strutture  e  delle procedure di
collocamento  per  una  riqualificazione dei servizi anche attraverso
interventi di aggiornamento e di specializzazione del personale.
  Le  commissioni  regionali,  per l'assolvimento dei compiti e delle
funzioni  di  cui  al comma precedente, si avvalgono delle segreterie
tecniche  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351,
convertito  con  modificazioni  nella  legge 4 agosto 1978, n. 479, e
delle   strutture  periferiche  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
  Le  commissioni  regionali  possono,  in via sperimentale, derogare
alla   normativa   del  contratto  di  formazione-lavoro  di  cui  al
decreto-legge  6  luglio  1978,  n. 351, convertito con modificazioni
nella  legge  4  agosto  1978,  n.  479, sulla base di accordo tra le
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori e dei datori di lavoro, in
particolare  in  materia di eta' dei soggetti, durata del contratto e
sua   trasformazione   in   contratto  a  tempo  indeterminato  e  di
retribuzione delle ore in formazione.
  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quindici
giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto, determina, sulla
base   delle   proposte   formulate   dalle   commissioni   regionali
interessate,  con  propri  decreti,  la struttura ed il funzionamento
delle  segreterie tecniche di cui al precedente quarto comma e fissa,
di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da
assumere,  sempre  che  non  sia  utilizzabile  personale  degli enti
soppressi,  con  contratto a termine di diritto privato, stabilendone
il  relativo  trattamento  economico  che  non puo' comunque superare
quello    corrispondente    alla   qualifica   di   primo   dirigente
dell'amministrazione dello Stato.