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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 11

Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 (in G.U. 01/04/1981, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1981)
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Testo in vigore dal: 2-4-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare talune
procedure  ed  agevolazioni  in  favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre 1980;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 gennaio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle
poste e delle telecomunicazioni;

                                EMANA

                        il seguente decreto:

  I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed
il  30  aprile  1981,  fissati  o  prorogati  con il decreto-legge 26
novembre  1980,  n.  776,  convertito, con modificazioni, in legge 22
dicembre  1980,  n.  874,  e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n.
799,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 22 dicembre 1980, n.
875, sono differiti di un mese.
  Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 22 dicembre 1980, n.
874, e' sostituito dal seguente:
  "Il  termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo,
secondo  e  quarto,  e' ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei
riguardi  dei  soli  soggetti,  che risultino danneggiati, residenti,
domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati".
  Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini
processuali.
  ((Le   parole   "prorogato"  e  "proroga"  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo   4   del  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776,
convertito,  con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,
sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle   parole   "sospeso"  e
"sospensione".))