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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


Fino al 31 gennaio 1981, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.
((6a))

A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni assunte prima del 23 novembre 1980 e scadenti entro il 31 gennaio 1981.
La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purché provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze. Per le forniture ad amministrazioni pubbliche l'autorità amministrativa competente dovrà dichiarare l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.
La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi, sentite le regioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania disastrati, gravemente danneggiati, o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio indicherà i comuni danneggiati compresi nella regione Puglia. (3)
Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto si applicano a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastrati. Le medesime provvidenze si applicano ai soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati. Il sindaco rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento. Tali dichiarazioni e quelle di cui all'articolo 2, sesto comma, sono rilasciate in duplice copia, di cui una viene conservata, rubricata in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico.
Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati.
Le disposizioni previste nei precedenti commi primo, secondo, terzo e quarto sono prorogate al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati.
La sospensione dei termini processuali prevista nei commi precedenti opera fino al 31 gennaio 1981, salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (2)
Nei casi in cui è prorogato il termine di scadenza degli effetti cambiari perché l'obbligato diretto è domiciliato o ha sede nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, uguale proroga è concessa agli obbligati di regresso.
Nei comuni disastrati e per i soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente danneggiati, o danneggiati, è sospeso fino al 31 dicembre 1981 il pagamento delle rate relative a mutui di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina nonché il pagamento delle rate relative a mutui su pegno contratti da aziende cooperative o consortili danneggiate dal sisma. (5)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11 convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione"."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1981, n. 128 ha disposto (con l'art. 1 comma 6) che "il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456 ha disposto (con l'art. 5-octies) che "i termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, sono prorogati ulteriormente al 31 dicembre 1981 esclusivamente a favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati per l'intera loro area territoriale dagli appositi decreti presidenziali previsti dalla legge".
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AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984."