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LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
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Testo in vigore dal: 2-11-1990
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Prestazioni

  La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
  Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I  trattamenti  pensionistici  decorrono  dal  primo  giorno del mese
successivo  a  quello  in  cui  e'  avvenuta  la  presentazione della
domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del
precedente  comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo
al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
  ((Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui
alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese
successivo  a  quello  nel  quale  e'  stata  presentata  la domanda,
sempreche'  tale  decorrenza  sia stata indicata contestualmente alla
presentazione della domanda stessa.
  Le  pensioni  corrisposte  dalla  Cassa  sono  cumulabili con altri
trattamenti pensionistici)).