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LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1997)
Testo in vigore dal:  2-11-1990
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Prestazioni


La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
((Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici))
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