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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1980, n. 827

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 febbraio 1981, n. 16 (in G.U. 10/02/1981, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1981)
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Testo in vigore dal: 11-2-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 dicembre 1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

    ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1981, N. 16)). ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  9  febbraio  1981, n. 16 ha disposto (con l'art. 2) che "sono
validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti
e  provvedimenti  ad  essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti
giuridici  sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge
11  dicembre  1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e
la  data  di  entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n.
8".