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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1980, n. 827

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 febbraio 1981, n. 16 (in G.U. 10/02/1981, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1981)
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Testo in vigore dal:  12-12-1980 al: 10-2-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 35.697 a L. 42.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), dalla tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.569,70 a L. 4.205,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 36.402 a L. 46.152 per quintale.