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DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1981, n. 8

Diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 61 (in G.U. 14/03/1981, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1984)
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Testo in vigore dal:  16-1-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 492, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, concernente misure urgenti in materia tributaria;
Visto il decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi, in relazione all'andamento dei prezzi di detti prodotti nell'ambito del mercato europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dei 13 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 42.053 a L. 39.753 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1),
((della))
tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4"
((...))
destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B), rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono ridotte da L. 1.740 a L. 1.000 e da L. 2.505 a L. 1.630 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ridotti da L. 46.152 a L. 42.322 per quintale.