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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1980, n. 503

Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/09/1980)
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Testo in vigore dal:  1-9-1980 al: 31-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria, ed il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno;
Considerato che il Senato della Repubblica ha già approvato con modificazioni i disegni di legge di conversione in legge dei provvedimenti suddetti, ma che, per il tempo ancora a disposizione, non appare possibile pervenire nei termini prescritti alla conversione in legge dei provvedimenti stessi;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di garantire la difesa dell'economia nazionale, mediante le misure già in precedenza disposte tenuto conto delle modificazioni indicate dal Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 30 agosto 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, della industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.
Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, e delle edizioni musicali a stampa indicati al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.
Al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "materiali audiovisivi" sono aggiunte le parole "e strumenti musicali".
Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), gas per uso terapeutico; reni artificiali; altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.
Il n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.