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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1980, n. 503

Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/09/1980)
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Testo in vigore dal: 1-9-1980
al: 31-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti   il   decreto-legge  3  luglio  1980,  n.  288,  concernente
disposizioni  in  materia  tributaria,  ed  il decreto-legge 9 luglio
1980,  n.  301,  concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a
sostenere  la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare
l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno;
  Considerato  che  il  Senato della Repubblica ha gia' approvato con
modificazioni  i  disegni  di  legge  di  conversione  in  legge  dei
provvedimenti  suddetti,  ma che, per il tempo ancora a disposizione,
non   appare   possibile   pervenire   nei  termini  prescritti  alla
conversione in legge dei provvedimenti stessi;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e l'urgenza di garantire la
difesa dell'economia nazionale, mediante le misure gia' in precedenza
disposte  tenuto  conto delle modificazioni indicate dal Senato della
Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata il 30
agosto 1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  del tesoro, delle finanze, del bilancio e
della  programmazione  economica,  della  industria,  del commercio e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  delle
partecipazioni   statali   e  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura
dell'uno  e del tre per cento sono unificate nella misura del due per
cento.
  Le  aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per
cento  previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte
al due per cento.
  Per  le  cessioni  e  le  importazioni  di libri, esclusi quelli di
antiquariato,  e  delle  edizioni musicali a stampa indicati al n. 79
della  tabella  A,  parte seconda, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta dal sei al due
per cento.
  Al  n.  79  della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  dopo  le parole "materiali audiovisivi" sono aggiunte
le parole "e strumenti musicali".
  Sono  assoggettate  all'imposta  sul valore aggiunto con l'aliquota
del  due  per  cento  le  cessioni e le importazioni di apparecchi di
ortopedia   (comprese   le  cinture  medico-chirurgiche);  oggetti  e
apparecchi  per  fratture  (docce,  stecche,  e  simili);  oggetti ed
apparecchi  di  protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per
facilitare  l'audizione  ai  sordi  ed  altri apparecchi da tenere in
mano,  da  portare  sulla  persona  o da inserire nell'organismo, per
compensare  una  deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); poltrone e
veicoli  simili  per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione  (v.d. 87.11), gas per uso terapeutico; reni artificiali;
altre  parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai
beni sopra indicati.
  Il  n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' soppresso.