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LEGGE 13 agosto 1980, n. 442

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1980 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.
Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.
All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.