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LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2002)
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Testo in vigore dal:  21-3-1980 al: 24-5-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.
Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.
Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge.