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LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2002)
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Testo in vigore dal: 21-3-1980
al: 24-5-1985
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  occasione  di  tutte le consultazioni elettorali, al presidente
dell'ufficio  elettorale  di  sezione  e' corrisposto, dal comune nel
quale  l'ufficio  ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000
al  lordo  delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione,
se  dovuto,  nella  misura  corrispondente  a  quella  che  spetta ai
dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
  A   ciascuno   degli  scrutatori  ed  al  segretario  degli  uffici
elettorali  di  sezione,  il  comune  nel  quale  ha  sede  l'ufficio
elettorale  deve  corrispondere  un  onorario fisso forfettario di L.
40.000 al lordo delle ritenute di legge.
  Per  ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente
alla  prima,  gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati,
rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000.
  Al   presidente  ed  ai  componenti  del  seggio  speciale  di  cui
all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso  forfettario,  quale  che sia il numero delle consultazioni che
hanno  luogo  nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L.
20.000 al lordo delle ritenute di legge.