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DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. 69

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1980)
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Testo in vigore dal:  20-3-1980 al: 18-5-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità dichiarata nella denuncia di produzione.
Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonché le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi.
Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.
Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.