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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1980, n. 3

Conferimento straordinario di fondi alla GEPI.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
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Testo in vigore dal:  13-1-1980 al: 12-3-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, diretti a consentire la costituzione di società consortili per il risanamento di imprese industriali di rilevante interesse generale in difficoltà, localizzate nei territori del Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



È autorizzata a favore della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, la spesa di lire 81 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.
Tale disponibilità sarà utilizzata dalla GEPI, in deroga alle norme di legge e di statuto, per partecipare con sottoscrizione di azioni e per associarsi in partecipazione a società consortili per azioni già costituite, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per concedere finanziamenti alle imprese per il cui risanamento siano state costituite le predette società consortili, alle condizioni previste dal piano di risanamento approvato a norma dell'art. 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.
Le somme ricavate dalla cessione delle partecipazioni di cui al comma precedente nonché quelle derivanti dal rimborso dei finanziamenti o della cessione dei relativi crediti saranno versate al Tesoro dello Stato, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.