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LEGGE 19 dicembre 1979, n. 648

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, già prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36.

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Testo in vigore dal: 13-1-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n.
252,  gia'  prorogati  con  la  legge  12  gennaio  1977,  n. 4, sono
ulteriormente  prorogati  per  90  giorni  a  decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  Sono  altresi'  prorogati  per  il periodo stabilito dal precedente
comma  i  termini  previsti  dall'articolo  5 della legge 15 febbraio
1974, n. 36 e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1979

                               PERTINI

                                                     COSSIGA - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO