stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1979)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-1-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.
La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi. (1)
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 gennaio 1977, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all'art. 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1979, n. 648 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all'art. 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 19 dicembre 1979, n. 648.