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LEGGE 11 giugno 1974, n. 252

Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1979)
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Testo in vigore dal:  13-1-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331 sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 gennaio 1977, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all'art. 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1979, n. 648 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all'art. 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 19 dicembre 1979, n. 648.