stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1979, n. 574

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e disposizioni sui consumi energetici.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1980)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-11-1979 al: 13-1-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, recante disposizioni per il contenimento dei consumi energetici;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre modificazioni dell'imposizione fiscale su taluni prodotti petroliferi, nonché di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;
oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale; oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1 gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.
Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.
L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente Sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 37.640 per quintale, e da L. 2.000 a L. 2.450 per quintale.