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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 agosto 1977, n. 492 (in G.U. 10/08/1977, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1977)
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Testo in vigore dal:  12-6-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale.
Le lettere G), H), M) ed N), della predetta tabella B sono sostituite dalle seguenti:




"G) Oli da gas e oli combustibili speciali: Aliquota per
quintale lire
-------------------------------------------------------------------



1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il
collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini,
nonche per la revisione dei motori di aviazione, nei
quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione
finanziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di
perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze
endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore
per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare
la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . ..100 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia
inferiore a kW 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei
quali la temperatura della superficie di scambio esposta al
riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e
negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi
in prodotti chimici di natura diversa . . . . . . . . . . . . . 100
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e
nei forni:
a) densi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 d) fluidissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene
nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il
sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici su terreni bonificati. . . . . . . . . . 100 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia in-
feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu-
striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei
pannelli fibro-legnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il
collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno
stabiliti dalla Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . 2.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli
stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti
chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combusti-
bili densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli
oli lubrificanti, contenenti non piu del 45 per cento in
peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini
della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi,
se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei
forni.
L'aliquota d'imposta si applica sulla quantita di prodot-
ti petrolici contenutavi.

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combu-
stibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei
lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di for-
ze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni
tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . . . . . . . . . . . . 100
N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petro-
lio naturale greggio, aventi le caratteristiche per
essere classificati come "paraffina, cere di petrolio
o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai
greggi)":
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e
nei forni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia in-
feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-indu-
striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100 4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli
stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in pro-
dotti chimici di natura diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . .35


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