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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979, n. 94

Disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonchè norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1979)
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Testo in vigore dal:  4-4-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, disposizioni transitorie e di attuazione del decreto stesso, nonché, ai sensi dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del citato decreto n. 24 in materia di imposta sul valore aggiunto;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Le modificazioni apportate alla disciplina della imposta sul valore aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applicano alle operazioni effettuate a partire dalle date indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 3 del decreto stesso, fermo restando il disposto del quarto comma di questo ultimo articolo.
In deroga al precedente comma continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, per le seguenti operazioni, effettuate dopo il 31 marzo 1979 in dipendenza di contratti che risultano conclusi anteriormente al 1 febbraio 1979:
a) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate al terzo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 8-bis e all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 1981.