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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979, n. 41

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-2-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721; 
  Ritenuta  la  necessita'   di   apportare   talune   modifiche   ed
integrazioni al regolamento per la elezione  dei  rappresentanti  del
personale nei consigli di amministrazione e organi similari; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Udito  il   parere   del   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei
consigli di amministrazione e organi similari, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e' modificato
come appresso: 
  Art. 2 (Categorie degli elettori e degli  eleggibili)  -  al  primo
comma, dopo le parole "di ruolo", sono aggiunte le seguenti:  "e  non
di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato". 
  Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Per le elezioni  dei  rappresentanti  del  personale  in  seno  al
consiglio di  amministrazione  del  Ministero  degli  affari  esteri,
l'elettorato attivo e passivo  e'  attribuito  ai  dipendenti  civili
appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali  di  cui
all'art. 93 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1967, n. 18, nonche' agli impiegati appartenenti  al  ruolo  speciale
transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n.  775,
e successive modificazioni. Sono  esclusi  dall'elettorato  attivo  e
passivo gli impiegati a contratto  assunti  dagli  uffici  all'estero
nonche' gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943,
n. 23". 
  Art. 3 (Data delle elezioni) - dopo il primo comma sono aggiunti  i
seguenti: 
  "Esse hanno  luogo  in  una  giornata  festiva  e  proseguono,  ove
ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La  data
e' stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
le votazioni possono effettuarsi presso  i  seggi  elettorali  o  per
corrispondenza". 
  Art. 7 (Seggi e liste elettorali) - il terzo  comma  e'  sostituito
con il seguente: 
  "Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui  non
sia possibile la istituzione del seggio,  votano  per  corrispondenza
secondo  le  determinazioni  adottate  dalla  commissione  elettorale
circoscrizionale e con le  modalita'  previste  dal  successivo  art.
19-bis". 
  Il quinto comma e' sostituito con il seguente: 
  "Entro lo stesso  termine  la  predetta  commissione  provvede  per
ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: 
una degli elettori assegnati al  seggio  e  una  degli  elettori  che
votano per corrispondenza. 
  Per gli elettori  che  votano  per  corrispondenza  la  commissione
elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della
scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione". 
  Art. 10 (Formazione delle liste dei candidati) -  al  primo  comma,
lettera a), dopo  le  parole  "consiglio  di  amministrazione",  sono
aggiunte  le  seguenti:  "nel  Consiglio  superiore  della   pubblica
amministrazione  e  nel  Consiglio  nazionale  dell'economia  e   del
lavoro". 
  Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 19-bis - (Votazioni per  corrispondenza).  -  "La  commissione
elettorale  circoscrizionale,  nell'individuare  i  casi  in  cui  e'
ammessa la  votazione  per  corrispondenza,  in  relazione  a  quanto
previsto dal comma primo del precedente art. 7,  emana  le  opportune
istruzioni per lo svolgimento  delle  operazioni  di  voto  con  tale
sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della
loro dislocazione, oltre che delle possibilita' di  collegamento  con
la commissione elettorale  circoscrizionale,  che  dovra'  provvedere
allo spoglio. 
  Tali istruzioni devono essere adeguate al  presente  regolamento  e
garantire la segretezza del voto. 
  Il voto per corrispondenza viene manifestato  mediante  la  normale
scheda  elettorale,  che  dovra'  essere  fatta  pervenire  in  plico
sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale all'elettore
almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente,  assieme
alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e ad
un volantino indicante  il  giorno  previsto  dal  quinto  comma  del
presente articolo,  entro  cui  il  voto  deve  essere  inviato  alla
commissione elettorale circoscrizionale. 
  L'invio della scheda votata e' effettuato dall'elettore  il  quale,
dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta  di  cui
al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo  le  linee
in essa tracciate e ad indicare sul  retro  della  busta  il  proprio
cognome, nome  e  indirizzo.  Il  plico  cosi'  formato  deve  essere
rimesso, a  mezzo  di  raccomandata  di  servizio,  alla  commissione
elettorale circoscrizionale, il giorno feriale antecedente  a  quello
stabilito per la votazione. 
  Fa fede la data del timbro postale". 
  Art. 22 (Chiusura delle operazioni  di  votazioni  e  rinvio  della
seduta per lo scrutinio) - il secondo  comma  e'  sostituito  con  il
seguente: 
  "Provvede a sigillare l'urna, le  cassette  o  scatole  recanti  le
schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed
il timbro del seggio e  rinvia  la  seduta  alle  ore  8  del  giorno
successivo, per procedere allo scrutinio,  ovvero  alla  prosecuzione
delle votazioni, nel caso che il decreto di indizione delle elezioni,
a norma dell'art.  3,  stabilisca  che  le  operazioni  di  votazioni
debbono protrarsi fino alle ore antimeridiane del giorno successivo". 
  Art. 23 (Operazioni di scrutinio) - alla fine del primo comma, dopo
la parola "scrutinio", sono aggiunte le  seguenti:  "oppure  dichiara
riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14. Gli elettori che
a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio,  sono  ammessi  a
votare anche oltre il termine predetto". 
  Il quarto comma e' sostituito con il seguente: 
  "Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine  entro
le ore 14 se la votazione e' stata chiusa  il  giorno  precedente  ed
entro le ore 20 se la votazione e' stata chiusa  alle  ore  14  dello
stesso giorno". 
  Art. 26 (Operazioni per lo spoglio, per il riepilogo dei voti e per
il  riparto  dei  seggi  da  parte   della   commissione   elettorale
circoscrizionale) - il primo comma e' sostituito con i seguenti: 
  "La  commissione  elettorale  circoscrizionale  il  decimo   giorno
successivo  al  primo  giorno  di  votazione  procede  alle  seguenti
operazioni: 
    1)  fa  lo  spoglio  delle  schede  ricevute  dai   votanti   per
corrispondenza. Il presidente della commissione provvede ad aprire le
buste e, dopo aver controllato la  corrispondenza  delle  generalita'
dell'elettore mittente indicate sul retro di ogni  busta  con  quelle
riportate nella lista degli elettori che votano  per  corrispondenza,
include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle. 
    Dell'inserimento  di  ciascuna   scheda   nell'urna,   e'   fatta
attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista,
della firma di un componente  la  commissione  accanto  al  nome  del
mittente; 
    2) fa lo spoglio delle schede eventualmente ricevute ai sensi del
penultimo comma dell'art. 25; 
    3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato
nei singoli seggi  della  circoscrizione  cosi'  come  risultano  dai
verbali dei seggi stessi e dallo  scrutinio  dei  voti  espressi  per
corrispondenza. 
  Le buste contenenti i voti per corrispondenza che giungono  decorso
il termine stabilito nel precedente  comma,  vengono  aperte  con  le
modalita' di cui al  punto  1);  peraltro  le  schede  votate  e  ivi
contenute sono  trasmesse,  senza  essere  aperte,  alla  commissione
elettorale  centrale,  dopo  che  il  presidente  vi  ha  apposto  la
annotazione  "annullata  perche'  giunta  dopo  la   chiusura   delle
operazioni previste dall'art. 26 del presente regolamento "". 
  Art. 29 (Adempimenti  della  commissione  elettorale  centrale  per
l'assegnazione dei posti di rappresentante e la  proclamazione  degli
eletti) - al sesto comma le parole da "fermo rimanendo" a "precedente
comma" sono sostituite con le seguenti: "anche ove  sia  superato  il
limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel  precedente
comma".