stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  25-10-1978
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definizione del procedimento disciplinato dall'art. 113 del citato decreto presidenziale;
Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che, in attesa della definizione del suddetto procedimento, una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio degli enti elencati nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di analoga tutela per quanto riguarda il patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;
Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di definire l'ambito di applicazione dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1



Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dal seguente:
"In ogni caso qualora al
((31 marzo 1979))
non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B".