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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal: 25-10-1978
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la  necessita'  e  l'urgenza  di  assicurare  il  regolare
svolgimento delle attivita' istituzionali  degli  enti  di  cui  alla
tabella B annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, in attesa  della  definizione  del  procedimento
disciplinato dall'art. 113 del citato decreto presidenziale; 
  Ritenuta la concorrente necessita' e urgenza di  impedire  che,  in
attesa della definizione del suddetto procedimento, una serie di atti
possano arrecare pregiudizio al patrimonio degli enti elencati  nella
tabella B annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di  analoga  tutela  per  quanto
riguarda il patrimonio delle istituzioni pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza e dell'Amministrazione  per  le  attivita'  assistenziali
italiane ed internazionali; 
  Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di definire l'ambito di
applicazione  dell'art.  114  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il decimo comma dell'art. 113  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dal seguente: 
  "In ogni caso qualora al ((31 marzo 1979)) non sia stato emanato il
decreto di cui ai precedenti commi, ne' abbiano provveduto in materia
le  leggi  statali  di  cui  agli  articoli  25  e  34,  cessa   ogni
contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o  di
altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli  enti
di cui alla tabella B".