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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1253

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-8-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio
decreto  7  ottobre  1926,  n. 2054 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate delle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo  unico  31 agosto 1933, n. 1592, per
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Genova  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art.  154  del titolo XII, e con il conseguente spostamento
della  numerazione  dei  titoli  e  degli  articoli  successivi, sono
inseriti  il  seguente  nuovo  titolo e relativi articoli concernenti
l'istituzione della scuola di perfezionamento in lingue e letterature
straniere moderne presso la facolta' di magistero.

                             Titolo XIII
                        FACOLTA' DI MAGISTERO

  Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne

  Art. 155. - La durata del corso e' di due anni.
  Alla  scuola  sono  ammessi  i  laureati  in materie letterarie, in
pedagogia, in lingue e letterature straniere, in lettere, in lingue e
letterature straniere moderne, nel cui curriculum risulti superato un
esame  di  profitto  su  corsi  di  insegnamento della corrispondente
lingua straniera di durata pluriennale.
  Art.  156. - La scuola si articola in corsi di lezioni, in seminari
ed in cicli di esercitazioni.
  E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai
seminari.
  Per l'iscrizione al secondo anno e' necessario aver superato almeno
due esami.
  La scuola ha quattro sezioni:
    a) lingua e letteratura francese;
    b) lingua e letteratura inglese;
    c) lingua e letteratura spagnola;
    d) lingua e letteratura tedesca.
  Art.  157.  -  Gli  insegnamenti obbligatori per le quattro sezioni
sono:
    1) lingua e letteratura straniera I;
    2) lingua e letteratura straniera II;
    3)  filologia  romanza  (per  le  sezioni di lingua e letteratura
francese e di lingua e letteratura spagnola);
    3)  filologia  germanica  (per le sezioni di lingua e letteratura
inglese e di lingua e letteratura tedesca);
    4) pedagogia.
  Gli insegnamenti complementari delle quattro sezioni sono:
    1) glottologia;
    2)  letteratura  anglo-americana  (per  la  sezione  di  lingua e
letteratura inglese);
    3) lingua e letteratura italiana;
    4) linguistica generale;
    5) storia della critica letteraria;
    6) storia della lingua italiana;
    7) storia della lingua francese (solo per la sezione omonima);
    8) storia della lingua inglese (solo per la sezione omonima);
    9) storia della lingua tedesca (solo per la sezione omonima).
  Art.  158.  -  Il diploma menzionera' la lingua e letteratura della
sezione prescelta.
  Per  tutte  e  quattro  le sezioni sono richiesti, oltre agli esami
negli insegnamenti obbligatori, esami in due discipline a scelta.
  I  perfezionandi  dovranno  superare una prova pratica sull'uso dei
mezzi di sussidio audiovisivi.
  L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione
in lingua di una dissertazione scritta nella lingua prescelta.
  Art.  159.  -  Il direttore della scuola e' nominato per un biennio
dal  rettore, su proposta del consiglio di facolta', fra i professori
della scuola.
  La  scuola  ha un proprio consiglio, costituito da tutti i docenti,
da  un rappresentante per ciascuna delle categorie indicate nei commi
primo  e secondo dell'art. 9 del decreto-legge del 1 ottobre 1973, n.
580 (convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766), nonche' da due
rappresentanti degli studenti iscritti.
  Spetta al consiglio della scuola formulare al consiglio di facolta'
di  magistero  le  proposte  per  l'attivazione  degli  insegnamenti,
mediante   conferimento   di   incarichi   annuali  o  mutuazione  di
insegnamenti gia' esistenti presso l'Universita'.
  Art.  160.  -  Le  tasse,  soprattasse e contributi sono gli stessi
della  facolta'  di  magistero.  Il contributo di esercitazioni viene
fissato  con  la  procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n.
1551.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1978
  Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 135