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DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. 299

Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 464 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  disporre  ulteriori
provvidenze  per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli
eventi sismici del gennaio 1968;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge
5  febbraio  1970,  n.  21,  delle  opere in corso di realizzazione o
comunque  finanziate  ai  sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, e'
autorizzata la spesa di lire 87 miliardi. ((2))
  Tale  stanziamento  dovra'  essere  utilizzato  per  consentire  la
realizzazione  delle  opere di cui al precedente comma, provvedendo -
ove   tecnicamente   possibile  -  alla  riduzione  delle  previsioni
progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalita' delle
opere stesse.
  Per  l'esecuzione  delle  necessarie  opere  di  urbanizzazione nei
comuni  di  cui  al  primo comma, per la demolizione e lo sgombero di
ruderi  e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumita', nonche'
per  gli  interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere b),
d),  f),  g),  h)  ed  i)  del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito  nella  legge  18  marzo  1968, n. 241, e nell'articolo 17
della  legge  5 febbraio 1970, n. 21, e' autorizzata la spesa di lire
65  miliardi.  Nella  realizzazione  delle opere dovra' tenersi conto
delle  esigenze  di  ciascun  comune  in  rapporto  allo  stato della
ricostruzione.
  La    somma    complessiva   di   lire   152   miliardi   derivante
dall'applicazione  del  presente articolo e' stanziata sullo stato di
previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici in ragione di lire 27
miliardi  per  l'anno  1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  7  marzo  1981,  n.  64  ha  disposto  (con  l'art.  1) che
"L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, primo comma, del
decreto-legge  24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella  legge  4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere
in  corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge
6 giugno 1975, n. 206, e' elevata di lire 28 miliardi".