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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 204

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2004)
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Testo in vigore dal:  25-5-1978 al: 28-1-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Viste le norme predisposte dalla commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione autonoma siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio è assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Ne sono membri in sede consultiva:
a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;
b) un prefetto della Repubblica;
c) quattro esperti dei problemi della regione.
Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) è nominato un supplente.
Ne sono membri in sede giurisdizionale:
a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;
b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle università o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma è interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.
Il collegio giudicante è composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma.
In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere di Stato più anziano assegnato al collegio.
I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonché i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale".