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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 1184

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei centri avicoli di Roma, di Corticella (Bologna) e di Portici (Napoli).

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Testo in vigore dal: 26-5-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al
Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
  Visti gli atti delle indagini compiute dal Comitato di cui all'art.
3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Udito  il  parere  della  Commissione  parlamentare di cui al comma
ottavo dello stesso art. 3;
  Ritenuto  che  gli  enti  pubblici  "Centri  avicoli  di  Roma,  di
Corticella  (Bologna)  e  di  Portici (Napoli)" non sono necessari ai
fini indicati dal citato art. 3;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  dell'agricoltura  e delle
foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  enti pubblici "Centri avicoli di Roma, di Corticella (Bologna)
e di Portici (Napoli)" sono soppressi.
  Alle  operazioni  di  liquidazione provvede il Ministero del tesoro
con  le  modalita'  e  le  procedure stabilite dalla legge 4 dicembre
1956,  n.  1404,  salvo  quanto  diversamente disposto dal successivo
articolo.