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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 3

(Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici)


Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.
Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti non ritenuti necessari.
Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:
1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;
2) della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;
4) della competenza delle regioni.
Per l'emanazione dei decreti delegati si procederà, a mezzo di apposito comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ad una indagine condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, il comitato è autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di qualificate società, preferibilmente a partecipazione statale.
Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1, sono obbligati a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione degli enti che siano indicate nel decreto stesso. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza di diritto dall'ufficio o dall'impiego dei rappresentanti legali e dei direttori generali degli enti.
Gli enti stessi sono altresì obbligati a fornire al comitato, entro i termini e con le modalità dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste ed a consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni disposte dal comitato stesso.
Per l'inosservanza di tali obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed i funzionari responsabili sono puniti a norma dell'articolo 328 del codice penale.
I decreti delegati, ciascuno dei quali può riguardare uno o più enti, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una commissione parlamentare composta da undici senatori e da undici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
Ai fini del parere della commissione parlamentare, il Governo trasmette alla commissione stessa gli schemi dei decreti e, ove questi siano modificati, anche in accoglimento delle indicazioni della commissione, gli schemi definitivi dei decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e mette a disposizione gli atti delle indagini compiute dal comitato.
Si prescinde dal parere della commissione qualora non sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto.