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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 865

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 17-12-1977
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto del  libero  Istituto  di  medicina  e  chirurgia
dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e  convalidati  dal
Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo  statuto  del  libero  Istituto  universitario  di  medicina   e
chirurgia  dell'Aquila,  approvato  e  modificato   con   i   decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
 
  Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi, sono inscritti i seguenti  nuovi  articoli
relativi  all'inclusione  delle  norme  generali  per  le  scuole  di
specializzazione in medicina e chirurgia ed  alla  istituzione  della
scuola di specializzazione per medici laboratoristi. 
 
                               Capo IV 
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
  Art.  17.  -  Alla  facolta'  e'  annessa  la  seguente  scuola  di
specializzazione: 
    medici laboratoristi. 
 
  Art. 18. - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre
gli  allievi  ad  una  approfondita  conoscenza  ed  a  una  completa
capacita' tecnica nei singoli rami della medicina e chirurgia. 
  Esse conducono al conseguimento del diploma di specializzazione. 
 
  Art. 19. - Nelle norme particolari  sono  indicati  la  durata  dei
corsi, la sede ed il numero degli allievi. 
 
  Art. 20. - Il direttore della scuola e', di norma, il professore di
ruolo,   titolare   della   materia   che   forma    oggetto    della
specializzazione. 
  Quando la cattedra non sia coperta da  un  professore  di  ruolo  o
quando la scuola non si intitoli ad  un  insegnamento  del  corso  di
studi, il direttore della scuola  viene  nominato  tra  i  professori
ufficiali della materia della facolta', per un biennio, dal direttore
dello Istituto universitario di medicina e chirurgia, su designazione
del competente consiglio di facolta', e puo' essere confermato. 
  Il direttore della scuola, su  conforme  parere  del  consiglio  di
facolta', puo' proporre che un  insegnante  della  scuola  assuma  le
funzioni  di  vice-direttore  con   l'incarico   di   coadiuvarlo   o
sostituirlo,  e  alla  nomina  provvede  il  direttore  dell'Istituto
universitario di medicina e chirurgia. 
  Il consiglio di ciascuna scuola si compone di  tutti  i  professori
che vi insegnano ed e' presieduto dal direttore della scuola stessa. 
 
  Art.  21.  -  Gli  insegnanti  di  ciascuna  scuola  sono  proposti
annualmente dal direttore della scuola fra  i  professori  di  ruolo,
fuori ruolo, gli aiuti e gli assistenti universitari e fra i  cultori
della materia. 
  Tali proposte sono subordinate all'approvazione  del  consiglio  di
facolta'  ed  alla  nomina  provvede   il   direttore   dell'Istituto
universitario di medicina e chirurgia. 
 
  Art. 22. - Alle scuole possono  essere  ammessi  solo  laureati  in
medicina e chirurgia. 
  La selezione dei candidati  aspiranti  all'ammissione  alla  scuola
avviene per titoli ed esami, salvo  quanto  stabilito  negli  statuti
delle singole scuole. 
  Le  modalita'  dell'esame  sono  determinate  dal  consiglio  delle
singole scuole secondo le particolari esigenze dei relativi corsi  di
studio. 
 
  Art. 23. - Le  domande  di  ammissione  devono  essere  dirette  al
direttore dell'Istituto  universitario  di  medicina  e  chirurgia  e
presentate all'ufficio segreteria entro e non oltre il  30  novembre,
corredate di un certificato di laurea  contenente  l'indicazione  dei
voti conseguiti nei singoli esami,  nonche'  di  tutti  quegli  altri
titoli che l'aspirante ritenga opportuno produrre. 
 
  Art. 24. - Gli esami di ammissione  al  primo  anno  avranno  luogo
entro il mese di gennaio e la data viene decisa dal  direttore  della
scuola. 
 
  Art. 25. - Non sono previste abbreviazioni di corso. 
 
  Art. 26. -  I  candidati  ammessi  debbono  regolarizzare  la  loro
posizione nel termine loro notificato, pena la decadenza, presentando
alla segreteria i seguenti documenti: 
    a) diploma originale di studi medi; 
    b) certificato di laurea; 
    c) due fotografie firmate dal titolare di cui una autenticata  su
carta da bollo  di  L.  700,  sia  in  ordine  alla  firma  che  alla
fotografia; 
    d) quietanza di pagamento delle tasse, soprattasse e contributi; 
    e) stato di famiglia con dichiarazione  del  reddito  complessivo
netto della famiglia, da parte dell'ufficio delle imposte dirette. 
 
  Art. 27. - Tasse e soprattasse per specializzandi in corso: 
  1ª Rata (da pagarsi all'atto dell'iscrizione): 
    primo corso L. 81.400, anni successivi L. 60.000. 
  2ª Rata (da pagarsi entro il 31 gennaio) contr. laborat.: 
    primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 
  3ª Rata (da pagarsi entro il 31 marzo) contr. laborat.: 
    primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 
  4ª Rata (da pagarsi entro il 31 maggio) contr. laborat.: 
    primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 
  Tasse, soprattasse per specializzandi fuori corso: 
    annue L. 17.500. 
  Tassa di diploma: L. 6.000 (art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n.
1551). 
 
  L'ammontare della prima rata per il primo corso e' suddiviso in: 
    

      tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . .     L.   5.000
      tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . .    "   18.000
      soprattassa di esami. . . . . . . . . . . . . .    "    7.000
      rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . .    "      100
      tessere e libretto. . . . . . . . . . . . . . .    "      300

    
 
  L'ammontare della prima rata per gli anni successivi  e'  suddiviso
in: 
    

      tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . .    L.  18.000
      soprattassa di esami. . . . . . . . . . . . . .    "    7.000
      rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . .    "      100

    
 
  I  contributi  vengono  fissati  annualmente   dal   consiglio   di
amministrazione, udito il consiglio di facolta' e di scuola. 
 
  Art. 28. - Lo specializzando che ha  ottenuto  l'iscrizione  ad  un
anno di corso non ha diritto in nessun caso al rimborso delle  tasse,
soprattasse e contributi. 
 
  Art. 29. - Se il reddito della famiglia dello specializzando supera
i  3  milioni  annui,  l'interessato  deve  versare   un   contributo
suppletivo di L. 5.400 da devolvere all'opera universitaria ai  sensi
dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 
 
  Art. 30. - Gli specializzandi che negli esami di  profitto  annuali
abbiano ottenuto una votazione media di 27/30 (o di 45/50 nel caso di
esami a gruppo) possono aspirare alla esenzione dal  pagamento  delle
tasse e soprattasse su parere  del  direttore  della  scuola,  quando
siano di famiglia disagiata. L'esonero e' concesso  con  decreto  del
direttore, su deliberazione del consiglio di facolta'. 
 
  Art. 31. - Gli specializzandi che non abbiano ottenuto una  o  piu'
attestazioni di frequenza debbono ripetere la frequenza dei  relativi
insegnamenti e devono  nuovamente  pagare  le  tasse,  soprattasse  e
contributi. 
 
  Art. 32. - Sono considerati fuori  corso  gli  specializzandi  che,
pure  in  possesso  delle  attestazioni  di  frequenza,  non  abbiano
superato i relativi esami o quello  di  diploma  fino  a  quando  non
superino  detti  esami.  Sono  anche  considerati  fuori  corso   gli
specializzandi che, per qualunque  motivo,  non  abbiano  chiesto  ed
ottenuto  l'iscrizione  all'anno  di  corso   successivo   a   quello
frequentato, e per tutta la durata di  interruzione  degli  studi,  a
meno che non intervenga a decadenza a norma di legge. 
  Gli specializzandi in posizione di fuori corso non hanno  ulteriore
obbligo di frequenza degli insegnamenti frequentati. 
 
  Art. 33. - Il rinnovo delle  iscrizioni  ad  anni  successivi  deve
essere effettuato dal 1 agosto al 5 novembre. 
 
  Art. 34. - Gli specializzandi, iscritti  da  almeno  un  anno  alle
scuole di specializzazione di altra sede e che  vi  abbiano  superato
tutti i relativi esami, possono chiedere il trasferimento alle scuole
di  specializzazione  dell'Istituto  universitario  di   medicina   e
chirurgia dell'Aquila purche'  rientrino  nel  numero  massimo  degli
ammissibili. 
  I relativi fogli di congedo debbono pervenire entro il 15 ottobre. 
 
  Art. 35. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli
orari delle lezioni e delle esercitazioni e i turni di internato  che
verranno stabiliti anno per anno dal  consiglio  della  scuola.  Tale
consiglio accerta nei modi che ritiene opportuni la  frequenza  degli
specializzandi sia alle lezioni  teoriche,  sia  alla  partecipazione
delle attivita' nell'internato. 
 
  Art. 36. -  Le  commissioni  per  gli  esami  di  profitto  vengono
nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre  o  cinque
membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; 
da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo. 
  Le domande di  esami  di  profitto  devono  essere  presentate  nei
termini  che  saranno  stabiliti  all'inizio  di  ogni  sessione  con
apposito manifesto e  devono  essere  accompagnate  dal  libretto  di
iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. 
  Il candidato che non sia in regola con il  pagamento  delle  tasse,
soprattasse e contributi non puo' essere ammesso agli esami, ne' puo'
essere iscritto a successivo anno di corso. 
  Egli inoltre non puo' ottenere nessun certificato relativo alla sua
carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto
di pagamento, ne' il congedo per trasferirsi ad altra universita'  od
istituto. 
  Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma. 
  Esso consiste nella  discussione  di  una  dissertazione  originale
scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio
della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima
della data di discussione, ed in prove orali  e  tecniche  che  siano
ritenute opportune dalla commissione. 
  Per esservi ammessi i candidati devono: 
    a) aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  di  profitto
stabiliti per ciascuna scuola; 
    b) essere in regola con il pagamento delle tasse,  soprattasse  e
contributi; 
    c) aver conseguito precedentemente,  salvo  disposizione  diversa
contenuta nelle norme  particolari  di  ogni  scuola,  l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo. 
  Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei  termini  che
saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto,
domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario
di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del  pagamento  di
L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione. 
  Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore
dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola  e
si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della  scuola
stessa. 
 
         Scuola di specializzazione per medici laboratoristi 
 
  Art. 37. - La scuola di specializzazione per  medici  laboratoristi
ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che
intendano  dedicarsi  particolarmente  alle  analisi  di  laboratorio
applicate alla clinica  e  rilascia  il  diploma  di  specialista  in
analisi cliniche di laboratorio. 
 
  Art. 38.  -  Possono  essere  ammessi  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia. 
 
  Art. 39. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso  la
cattedra di chimica biologica e  microbiologia  del  libero  Istituto
universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. 
 
  Art. 40. - Gli iscritti al primo  anno  non  potranno  superare  il
numero di 10 (dieci). Nel caso di  domande  eccedenti,  la  selezione
verra' effettuata mediante concorso con norme che verranno  precisate
nel manifesto annuale. 
 
  Art. 41. -  La  direzione  della  scuola  viene  assunta,  ad  anni
alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di chimica biologica e
di microbiologia. 
 
  Art. 42. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 
 
    1° Anno: 
      fisiologia; 
      patologia generale; 
      tecniche di laboratorio; 
      batteriologia generale; 
      tecnica dei prelevamenti; 
      chimica biologica generale; 
      nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche. 
 
    2° Anno: 
      chimica biologica applicata; 
      fisico-chimica applicate; 
      batteriologia speciale; 
      micologia; 
      parassitologia e tecniche relative. 
 
    3° Anno: 
      nozioni di statistica sanitaria; 
      nozioni di immunologia applicata; 
      virologia e tecniche relative; 
      microscopia clinica; 
      immunologia e tecniche relative. 
 
  Art. 43. - L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 36. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1977 
  Registro n. 134 Istruzione, foglio n. 62