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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 865

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  17-12-1977 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inscritti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ed alla istituzione della scuola di specializzazione per medici laboratoristi.

Capo

IV SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1

Art. 17. - Alla facoltà è annessa la seguente scuola di specializzazione:
medici laboratoristi.

Art. 18. - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza ed a una completa capacità tecnica nei singoli rami della medicina e chirurgia.
Esse conducono al conseguimento del diploma di specializzazione.

Art. 19. - Nelle norme particolari sono indicati la durata dei corsi, la sede ed il numero degli allievi.

Art. 20. - Il direttore della scuola è, di norma, il professore di ruolo, titolare della materia che forma oggetto della specializzazione.
Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo o quando la scuola non si intitoli ad un insegnamento del corso di studi, il direttore della scuola viene nominato tra i professori ufficiali della materia della facoltà, per un biennio, dal direttore dello Istituto universitario di medicina e chirurgia, su designazione del competente consiglio di facoltà, e può essere confermato.
Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio di facoltà, può proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice-direttore con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo, e alla nomina provvede il direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia.
Il consiglio di ciascuna scuola si compone di tutti i professori che vi insegnano ed è presieduto dal direttore della scuola stessa.

Art. 21. - Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore della scuola fra i professori di ruolo, fuori ruolo, gli aiuti e gli assistenti universitari e fra i cultori della materia.
Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alla nomina provvede il direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia.

Art. 22. - Alle scuole possono essere ammessi solo laureati in medicina e chirurgia.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami, salvo quanto stabilito negli statuti delle singole scuole.
Le modalità dell'esame sono determinate dal consiglio delle singole scuole secondo le particolari esigenze dei relativi corsi di studio.

Art. 23. - Le domande di ammissione devono essere dirette al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia e presentate all'ufficio segreteria entro e non oltre il 30 novembre, corredate di un certificato di laurea contenente l'indicazione dei voti conseguiti nei singoli esami, nonché di tutti quegli altri titoli che l'aspirante ritenga opportuno produrre.

Art. 24. - Gli esami di ammissione al primo anno avranno luogo entro il mese di gennaio e la data viene decisa dal direttore della scuola.

Art. 25. - Non sono previste abbreviazioni di corso.

Art. 26. - I candidati ammessi debbono regolarizzare la loro posizione nel termine loro notificato, pena la decadenza, presentando alla segreteria i seguenti documenti:
a) diploma originale di studi medi;
b) certificato di laurea;
c) due fotografie firmate dal titolare di cui una autenticata su carta da bollo di L. 700, sia in ordine alla firma che alla fotografia;
d) quietanza di pagamento delle tasse, soprattasse e contributi;
e) stato di famiglia con dichiarazione del reddito complessivo netto della famiglia, da parte dell'ufficio delle imposte dirette.

Art. 27. - Tasse e soprattasse per specializzandi in corso:
1ª Rata (da pagarsi all'atto dell'iscrizione):
primo corso L. 81.400, anni successivi L. 60.000.
2ª Rata (da pagarsi entro il 31 gennaio) contr. laborat.:
primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375.
3ª Rata (da pagarsi entro il 31 marzo) contr. laborat.:
primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375.
4ª Rata (da pagarsi entro il 31 maggio) contr. laborat.:
primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375.
Tasse, soprattasse per specializzandi fuori corso:
annue L. 17.500.
Tassa di diploma: L. 6.000 (art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551).

L'ammontare della prima rata per il primo corso è suddiviso in:


tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . " 18.000
soprattassa di esami. . . . . . . . . . . . . . " 7.000
rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . . " 100
tessere e libretto. . . . . . . . . . . . . . . " 300



L'ammontare della prima rata per gli anni successivi è suddiviso in:


tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
soprattassa di esami. . . . . . . . . . . . . . " 7.000
rimborso spese stampati . . . . . . . . . . . . " 100



I contributi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, udito il consiglio di facoltà e di scuola.

Art. 28. - Lo specializzando che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso al rimborso delle tasse, soprattasse e contributi.

Art. 29. - Se il reddito della famiglia dello specializzando supera i 3 milioni annui, l'interessato deve versare un contributo suppletivo di L. 5.400 da devolvere all'opera universitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 30. - Gli specializzandi che negli esami di profitto annuali abbiano ottenuto una votazione media di 27/30 (o di 45/50 nel caso di esami a gruppo) possono aspirare alla esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse su parere del direttore della scuola, quando siano di famiglia disagiata. L'esonero è concesso con decreto del direttore, su deliberazione del consiglio di facoltà.

Art. 31. - Gli specializzandi che non abbiano ottenuto una o più attestazioni di frequenza debbono ripetere la frequenza dei relativi insegnamenti e devono nuovamente pagare le tasse, soprattasse e contributi.

Art. 32. - Sono considerati fuori corso gli specializzandi che, pure in possesso delle attestazioni di frequenza, non abbiano superato i relativi esami o quello di diploma fino a quando non superino detti esami. Sono anche considerati fuori corso gli specializzandi che, per qualunque motivo, non abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'anno di corso successivo a quello frequentato, e per tutta la durata di interruzione degli studi, a meno che non intervenga a decadenza a norma di legge.
Gli specializzandi in posizione di fuori corso non hanno ulteriore obbligo di frequenza degli insegnamenti frequentati.

Art. 33. - Il rinnovo delle iscrizioni ad anni successivi deve essere effettuato dal 1 agosto al 5 novembre.

Art. 34. - Gli specializzandi, iscritti da almeno un anno alle scuole di specializzazione di altra sede e che vi abbiano superato tutti i relativi esami, possono chiedere il trasferimento alle scuole di specializzazione dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila purché rientrino nel numero massimo degli ammissibili.
I relativi fogli di congedo debbono pervenire entro il 15 ottobre.

Art. 35. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari delle lezioni e delle esercitazioni e i turni di internato che verranno stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola. Tale consiglio accerta nei modi che ritiene opportuni la frequenza degli specializzandi sia alle lezioni teoriche, sia alla partecipazione delle attività nell'internato.

Art. 36. - Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli;
da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo.
Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.
Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto a successivo anno di corso.
Egli inoltre non può ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università od istituto.
Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma.
Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione.
Per esservi ammessi i candidati devono:
a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola;
b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi;
c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione.
Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 37. - La scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio.

Art. 38. - Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 39. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso la cattedra di chimica biologica e microbiologia del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Art. 40. - Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 10 (dieci). Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale.

Art. 41. - La direzione della scuola viene assunta, ad anni alterni, dai professori di ruolo o fuori ruolo di chimica biologica e di microbiologia.

Art. 42. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:
fisiologia;
patologia generale;
tecniche di laboratorio;
batteriologia generale;
tecnica dei prelevamenti;
chimica biologica generale;
nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche.

2° Anno:
chimica biologica applicata;
fisico-chimica applicate;
batteriologia speciale;
micologia;
parassitologia e tecniche relative.

3° Anno:
nozioni di statistica sanitaria;
nozioni di immunologia applicata;
virologia e tecniche relative;
microscopia clinica;
immunologia e tecniche relative.

Art. 43. - L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1977

Registro n. 134 Istruzione, foglio n. 62