stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 665

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli automobile clubs provinciali.

nascondi
vigente al 27/07/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-9-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della Labella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
La dizione "Automobile clubs d'Italia" (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata è sostituita con quella di "Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali".

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI - STAMMATI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 23