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LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal:  6-4-1977 al: 19-10-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte. Se per il detto periodo di imposta è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento del reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto della ritenuta applicata alla fonte.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nel nono mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.
L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire trentamila.