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LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal: 6-4-1977
al: 19-10-1977
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  devono  versare  nel mese di settembre di ciascun anno, a
titolo  di  acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo
pari   al   75  per  cento  dell'imposta  corrispondente  al  reddito
complessivo  dichiarato per il periodo di imposta precedente al netto
delle  ritenute  d'acconto  applicate  alla  fonte.  Se  per il detto
periodo  di  imposta  e'  stata omessa la dichiarazione, l'acconto e'
commisurato  al  75  per  cento  del  reddito complessivo che avrebbe
dovuto  essere  dichiarato,  al  netto  della ritenuta applicata alla
fonte.
  I  soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono
effettuare  il  versamento  nel  nono  mese  dell'esercizio o periodo
stesso,  a  decorrere  dal  primo  esercizio  o  periodo  di gestione
iniziato dopo il 30 giugno 1976.
  L'acconto  non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire
trentamila.