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LEGGE 26 febbraio 1977, n. 39

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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Testo in vigore dal: 27-2-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 23 dicembre 1976,  n.  857,  concernente  modifica
della    disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria     della
responsabilita' civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore
e dei natanti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
  al primo comma, dopo le parole: "ai  terzi  non  trasportati"  sono
inserite le seguenti: "o trasportati contro la propria volonta'"; 
  al terzo comma, dopo le parole:  "alla  lettera  a)  nonche'"  sono
inserite le seguenti: "gli affiliati e"; 
  dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  "L'articolo 6, secondo comma, e' sostituito dal seguente: 
  "L'obbligo di assicurazione si considera  tuttavia  assolto  quando
l'utente  sia  in  possesso  di  un  certificato  internazionale   di
assicurazione rilasciato da un apposito ente  costituito  all'estero,
che attesti l'esistenza di una assicurazione per  la  responsabilita'
civile per i danni causati dal veicolo o dal  natante,  a  condizione
che il  certificato  risulti  accettato  da  un  corrispondente  ente
costituito in Italia, presso il quale l'assicurato  e  l'assicuratore
si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei  limiti  e
nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori
massimali previsti dalla  polizza  di  assicurazione  alla  quale  si
riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati  nel
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica,  garantendone
il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto,  riconosciuto
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  Sono
applicabili le disposizioni  che  regolano  l'azione  diretta  contro
l'assicuratore  del  responsabile  civile  ai  sensi  della  presente
legge""; 
  il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Ogni impresa deve trasmettere  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  per  la  preventiva  approvazione,  le
tariffe dei premi  e  le  condizioni  generali  di  polizza  relative
all'assicurazione della responsabilita' civile per  i  danni  causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per  ogni  tipo
di rischio da essa derivante. 
  Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente
i premi puri ed i caricamenti. 
  Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in
ciascuno  degli  esercizi  presi  in   considerazione   deve   essere
determinato senza tener  conto  delle  spese,  di  qualsiasi  natura,
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. 
  I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle  spese
generali di gestione, sia agenziali che  di  direzione,  delle  spese
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonche'  di  ogni
altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria  e
di  un  margine  industriale  compensativo  dell'alea   di   impresa.
L'importo complessivo dei caricamenti non puo' tuttavia  superare  il
limite massimo ne' essere inferiore al limite minimo che sono fissati
con  decreto  del  Ministro   per   l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato,  sentita  la  commissione  ministeriale  di   cui   al
successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre  essere
fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento. 
  Le modalita' e i criteri per la valutazione dei premi  puri  e  dei
caricamenti  saranno  stabiliti   dal   regolamento.   Nello   stesso
regolamento saranno indicati i criteri in base ai  quali  le  imprese
potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti  nelle  tariffe  in
caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure  e
le modalita' per l'assicurazione dei  rischi  non  contemplati  nelle
tariffe  approvate  o  che  rivestano,  per  qualsiasi   causa,   sia
soggettiva  che  oggettiva,  carattere   di   particolarita'   o   di
eccezionalita'. 
  Le  tariffe  e  le  condizioni  generali  di  polizza,  nonche'  le
successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore  ad
un anno con provvedimento del Comitato interministeriale  dei  prezzi
(CIP), su proposta del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, che  avra'  preventivamente  sentito  una  commissione
ministeriale formata da un rappresentante  della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  da   un
rappresentante  dell'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  (INA)
quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti  nominati
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere
di detta commissione sostituisce quello  della  commissione  centrale
dei  prezzi  di  cui   all'articolo   2   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e
integrazioni. 
  Nel caso che le tariffe e le  condizioni  di  polizza  non  possano
essere approvate per difetto dei  prescritti  requisiti  tecnici,  il
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra'  sentito  la
commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre
tariffe e condizioni di polizza che  l'impresa  di  assicurazione  e'
tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno. 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,  sentita
la  commissione  ministeriale  sopra  indicata,  puo'  chiedere  alle
imprese di modificare, entro un termine da esso  fissato  e  comunque
non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di  polizza
approvate qualora, posteriormente alla loro  approvazione,  si  siano
verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo
di assicurazione previsto dalla legge. 
  Qualora l'impresa interessata  non  ottemperi  alla  richiesta,  il
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato,  stabilisce  la  nuova
tariffa e le  condizioni  di  polizza  che  l'impresa  stessa  dovra'
applicare. 
  Le tariffe dei premi e  le  condizioni  generali  di  polizza  sono
inserite di diritto nei contratti  di  assicurazione  con  decorrenza
dalla prima scadenza  annuale  di  premio  successiva  alla  data  di
pubblicazione del relativo provvedimento del  C.I.P.  nella  Gazzetta
Ufficiale e comunque dal 365° giorno  successivo  alla  pubblicazione
stessa. 
  Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di  polizza  e  le  tariffe  approvate  o  stabilite   dal   Comitato
interministeriale  dei  prezzi,  su   proposta   del   Ministro   per
l'industria,  il  commercio  e   l'artigianato,   le   proposte   per
l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita'
della presente legge. 
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con
proprio  decreto,  sentita   l'apposita   commissione   ministeriale,
stabilire che per determinate categorie di veicoli  a  motore  per  i
quali vi e' obbligo di  assicurazione,  i  contratti  debbano  essere
stipulati in base a condizioni  e  tariffe  che  prevedano,  ad  ogni
scadenza annuale, la variazione in  aumento,  o  in  diminuzione  del
premio  applicato  all'atto  della  stipulazione,  in  relazione   al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo
oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno,  determinando,  in  questo
caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo. 
  Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro  il
31 luglio dell'anno precedente  a  quello  per  il  quale  esso  deve
valere.""; 
  il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
  "All'articolo 14, e' aggiunto il seguente comma: 
  " L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto, entro  il  30
novembre di ogni anno, a pubblicare ed a  trasmettere  al  Parlamento
una dettagliata relazione in base ai dati desumibili  dalla  gestione
del conto consortile da esso comunicati al Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Le  modalita'  della  pubblicazione
sono  stabilite  dal  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e
l'artigianato""; 
  il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  "Nel caso previsto alla lettera a) del  primo  comma  dell'articolo
19, il danno e' risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate  la
morte o una inabilita'  temporanea  superiore  a  90  giorni,  o  una
inabilita' permanente superiore al 20 per cento, con  il  massimo  di
lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel  limite  di  lire  25
milioni per ogni sinistro; il risarcimento del  danno  ha  luogo  per
intero, sempre nei limiti  di  somma  sopra  indicati,  anche  se  si
verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette. 
  La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente  a
carico e la percentuale di reddito  del  sinistrato  da  calcolare  a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, recante il testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali. 
  Nei  casi  previsti  dalle  lettere  b)  e  c)  del   primo   comma
dell'articolo 19, il danno e'  risarcito  nei  limiti  dei  massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o
i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha  causato  il
danno"". 
  All'articolo 2, 
  l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel
caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al
quale si riferisce l'attestato stesso"; 
  dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il  mancato  rilascio  da  parte   dell'impresa   della   predetta
attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria  nella
misura di lire 50 mila per  ogni  attestazione  non  rilasciata.  Per
l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni
della  legge  24  dicembre  1975,  n.  706.  La  competenza  per   la
irrogazione  delle  sanzioni  e'  degli  uffici  provinciali  per  la
industria, il commercio e  l'artigianato  che  ne  versano  l'importo
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma  del  "
Fondo di garanzia per le vittime della strada"". 
  All'articolo 3, 
  al primo comma, le parole: "copia  del  modulo  di  denuncia"  sono
sostituite dalle altre: "denuncia secondo il modulo"; 
  alla fine del primo comma e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "La
somma offerta deve essere congrua rispetto all'entita' del danno"; 
  dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  "L'obbligo di comunicare  al  danneggiato,  entro  sessanta  giorni
dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per  cui  non  si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i  sinistri  che  abbiano
causato lesioni personali, non aventi carattere  permanente,  guarite
entro quaranta  giorni  da  quello  del  sinistro.  La  richiesta  di
risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le  modalita'
indicate al precedente comma; essa deve  contenere  ogni  indicazione
utile per la valutazione  del  danno  ed  essere  accompagnata  dagli
elementi  probatori  del  danno  stesso,  nonche'  da  certificazione
comprovante l'avvenuta guarigione"; 
  al secondo comma le parole: "al precedente comma"  sono  sostituite
dalle altre: "al primo comma"; le parole: "da entrambi i  conducenti"
sono sostituite dalle altre: "dai conducenti"; 
  al settimo comma, dopo le parole: "L'inosservanza" sono inserite le
altre: "da parte dell'assicuratore"; le parole: "in misura pari  alla
somma offerta dall'impresa e in ogni caso in misura non  inferiore  a
lire centomila" sono sostituite dalle altre: "nella  misura  di  lire
centomila, o, se e' stata fatta offerta  superiore,  in  misura  pari
alla somma offerta"; 
  dopo il settimo comma e' inserito il seguente: 
  "In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi
sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta
dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta
a  dolo  o  colpa  grave  dell'impresa  stessa,  d'ufficio   condanna
l'impresa  a  pagare  all'Istituto  nazionale  delle   assicurazioni,
gestione autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta  e  il
liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza
e' comunicata dalla cancelleria  del  giudice  che  l'ha  pronunciata
all'Istituto nazionale delle  assicurazioni,  gestione  autonoma  del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada"". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Nel  caso  di  danno  alle  persone,  quando  agli   effetti   del
risarcimento  si  debba   considerare   l'incidenza   dell'inabilita'
temporanea o dell'invalidita' permanente  su  un  reddito  di  lavoro
comunque qualificabile, tale  reddito  si  determina  per  il  lavoro
dipendente sulla base del reddito di lavoro  maggiorato  dei  redditi
esenti e delle detrazioni di legge, e per il  lavoro  autonomo  sulla
base del reddito netto risultante piu' elevato tra quelli  dichiarati
dal danneggiato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla  legge,
dall'apposita certificazione rilasciata  dal  datore  di  lavoro,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla  stessa
risulti che il reddito sia  notevolmente  sproporzionato  rispetto  a
quello risultante  dagli  atti  indicati  nel  comma  precedente,  il
giudice ne  fa  segnalazione  al  competente  ufficio  delle  imposte
dirette. 
  In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini
del risarcimento non puo'  comunque  essere  inferiore  a  tre  volte
l'ammontare annuo della pensione sociale. 
  Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate  con
enti  regionali  per  le  prestazioni  di  cure   mediche,   per   la
somministrazione di medicinali  e  per  il  ricovero  debbono  essere
rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare  con
gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni  per  la
determinazione delle  somme  da  rimborsare  e  delle  modalita'  del
rimborso. 
  I criteri di cui al primo e al terzo comma sono  applicati  per  il
risarcimento dei danni  causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto". 
  All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto". 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis. - Le sentenze che pronunciano condanna  a  favore  del
danneggiato per il pagamento delle indennita' spettanti a norma della
presente  legge  e  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sono
provvisoriamente esecutive". 
  All'articolo 6, il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
  "Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e ricavi imputabili
alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con  relativo
stato patrimoniale, non che un prospetto  analitico  delle  attivita'
destinate a copertura delle riserve tecniche". 
  All'articolo 7, 
  al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "1) depositi  in  numerario  presso  la  Banca  d'Italia  la  Cassa
depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli  istituti  e
le aziende di credito di cui  all'articolo  54  del  regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato  approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni ed integrazioni"; 
  "4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo
41 del regio  decreto-legge  12  marzo  1936  n.  375,  e  successive
modificazioni ed integrazioni"; 
  "5) titoli emessi  dagli  istituti  autorizzati  ad  esercitare  il
credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti
e societa' indicati nell'articolo 68,  lettera  b),  della  legge  12
ottobre 1971, n. 865 per l'accensione  di  mutui  che  fruiscano  dei
contributi e della garanzia sussidiaria dello  Stato,  in  base  alla
stessa norma"; 
  "9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM,
dell'EGAM e di societa' da queste controllate,  nonche'  di  societa'
per azioni, escluse  le  societa'  di  assicurazione  e  le  societa'
controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni"; 
  "10) beni immobili, o quote di essi, situati nel  territorio  della
Repubblica, liberi da ipoteche". 
  All'articolo 10, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9,
il commissario liquidatore provvede a riassumere  il  personale  gia'
dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un  apposito  comitato
composto  da  rappresentanti  del  Governo  e  della   organizzazione
sindacale della categoria interessata  esaminera'  la  posizione  del
personale dirigente". 
  All'articolo 12, primo comma, le parole: "e che siano  state  poste
in liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite  dalle  altre:
"e che, alla data di pubblicazione del presente decreto,  si  trovino
in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste
successivamente". 
  All'articolo 14, il terzo comma e' soppresso; 
  all'ultimo comma, la cifra "1976"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"1977". 
  Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 14-bis. - Le tariffe e  le  condizioni  generali  di  polizza
approvate o stabilite  con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1976
continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite  di  diritto
nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di
premio successiva alla data di pubblicazione del  decreto  stesso,  e
comunque dal 365° giorno successivo a tale pubblicazione". 
  "Art. 14-ter. - A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal
1°  gennaio  1979,  il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato  puo'  fissare  l'importo   complessivo   massimo   dei
caricamenti in misura non superiore al 32 per  cento  del  premio  di
tariffa. 
  Per  le  imprese  di  assicurazione  che   abbiano   stipulato   le
convenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del  presente
decreto, il Ministro per l'industria, il commercio  e  l'artigianato,
nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina
il limite massimo  dei  caricamenti  eventualmente  anche  in  misura
superiore a quella prevista  dal  comma  precedente  e  comunque  non
superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri  che
le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN 
                                               - BONIFACIO - PANDOLFI 
                                                 - STAMMATI - ANSELMI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO