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LEGGE 26 febbraio 1977, n. 39

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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Testo in vigore dal:  27-2-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore e dei natanti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
al primo comma, dopo le parole: "ai terzi non trasportati" sono inserite le seguenti: "o trasportati contro la propria volontà";
al terzo comma, dopo le parole: "alla lettera a) nonché" sono inserite le seguenti: "gli affiliati e";
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"L'articolo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge"";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.
Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.
I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.
Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.
Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avrà sentito la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge.
Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.
Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del C.I.P. nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.
Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.
Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere."";
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"All'articolo 14, è aggiunto il seguente comma:
" L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato"";
il settimo comma è sostituito dal seguente:
"L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette.
La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno"".
All'articolo 2,
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso";
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per la industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada"".
All'articolo 3,
al primo comma, le parole: "copia del modulo di denuncia" sono sostituite dalle altre: "denuncia secondo il modulo";
alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno";
dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione";
al secondo comma le parole: "al precedente comma" sono sostituite dalle altre: "al primo comma"; le parole: "da entrambi i conducenti" sono sostituite dalle altre: "dai conducenti";
al settimo comma, dopo le parole: "L'inosservanza" sono inserite le altre: "da parte dell'assicuratore"; le parole: "in misura pari alla somma offerta dall'impresa e in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila" sono sostituite dalle altre: "nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta";
dopo il settimo comma è inserito il seguente:
"In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.
I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive".
All'articolo 6, il secondo comma è sostituito con il seguente:
"Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con relativo stato patrimoniale, non che un prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche".
All'articolo 7,
al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono sostituiti dai seguenti:
"1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni";
"4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni";
"5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'articolo 68, lettera b), della legge 12 ottobre 1971, n. 865 per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma";
"9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da queste controllate, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni";
"10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche".
All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente".
All'articolo 12, primo comma, le parole: "e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite dalle altre: "e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente".
All'articolo 14, il terzo comma è soppresso;
all'ultimo comma, la cifra "1976" è sostituita dalla seguente:

"1977".

Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:

Art. 1

"Art. 14-bis. - Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 dicembre 1976 continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365° giorno successivo a tale pubblicazione".
"Art. 14-ter. - A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa.
Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO