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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 13

Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1977, n. 92 (in G.U. 02/04/1977, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1977 al: 2-4-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite, a norma del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate a tutti gli effetti di legge fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività elettriche previste dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980.
Sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite, a norma del citato testo unico, alle imprese a partecipazione statale, nonché ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643.