stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 13

Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1977, n. 92 (in G.U. 02/04/1977, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 1-2-1977
al: 2-4-1977
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di provvedere alla
proroga  delle  concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di
forza motrice;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta   dei   Ministri  per  i  lavori  pubblici  e  per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  concessioni  di  grandi  derivazioni  di acque per uso di forza
motrice  assentite, a norma del testo unico delle leggi sulle acque e
sugli  impianti  elettrici,  approvato  con regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  agli  enti  locali,  in  corso al 31 gennaio 1977 e
scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate a tutti
gli   effetti   di  legge  fino  alla  definizione  dei  rapporti  di
concessione   di   esercizio   delle  attivita'  elettriche  previste
dall'art.  4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque
fino al 31 gennaio 1980.
  Sono  altresi'  prorogate sino a tale data le concessioni di grandi
derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio
1977  e  scadenti  in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite, a
norma  del citato testo unico, alle imprese a partecipazione statale,
nonche' ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui
all'art. 4, n. 6), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643.