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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 851

Ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 30 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1977)
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Testo in vigore dal: 23-2-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
ulteriormente  alcuni  termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n.
298, sull'autotrasporto di cose;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i trasporti, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli
articoli  61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla
legge  28  aprile 1975, n. 145 e gia' prorogati rispettivamente al 31
dicembre  1976  e  al  1 gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio
1976,  n.  6,  convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61,
sono ulteriormente prorogati di ((dieci mesi)).