stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  29-4-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 61

Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi


La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio
1976. (1)
Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo. (4)
((5))

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).
La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.
((5))

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.
Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.
Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio
1977. (1) (2) (3)
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 aprile 1975, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) che le modifiche da essa introdotte hanno effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 gennaio 1976, n. 6, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1976, n. 61, ha disposto (con l'art. 1) che "I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 851, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 30, ha disposto (con l'art. 1) che "I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, sono ulteriormente prorogati di dieci mesi".
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1977, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978".
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 aprile 1978, n. 141, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, già prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti, decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente".