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DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 544

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 ottobre 1976, n. 690 (in G.U. 09/10/1976, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  11-8-1976 al: 9-10-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in relazione alla complessità degli adempimenti previsti, di prorogare i termini di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 15, al primo comma dell'art. 17 ed al primo comma dell'art. 18 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la sanità, per la marina mercantile, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 15 e quelli di novanta giorni, di cui al primo comma dell'art. 17 ed al primo comma dell'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono prorogati di centoventi giorni.