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DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 544

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 ottobre 1976, n. 690 (in G.U. 09/10/1976, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 11-8-1976
al: 9-10-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visti  gli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza, in relazione alla
complessita'  degli  adempimenti  previsti, di prorogare i termini di
cui  al  secondo  comma,  lettera  a),  dell'art.  15, al primo comma
dell'art.  17  ed  al  primo comma dell'art. 18 della citata legge 10
maggio 1976, n. 319;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i Ministri per la sanita', per la marina mercantile, per le finanze e
per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  due  mesi  di  cui  al  secondo comma, lettera a),
dell'art.  15  e  quelli  di  novanta  giorni,  di cui al primo comma
dell'art.  17  ed  al  primo comma dell'art. 18 della legge 10 maggio
1976, n. 319, sono prorogati di centoventi giorni.