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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 463

Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1976, n. 557 (in G.U. 14/08/1976, n.214).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  8-7-1976 al: 14-8-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1 luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di provvedere ad una nuova disciplina dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità per il servizio notturno e festivo, nonché, della partecipazione alla mensa gratuita del Corpo predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1976, per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli accordi formati in materia ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici, dai capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.
Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad 1/175 della rispettiva retribuzione iniziale lorda mensile, comprensiva dell'indennità di funzione, maggiorata del 15 per cento.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai commi precedenti è elevata del 30 per cento.
Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dal presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante alla generalità del personale di cui al primo e al secondo comma in attività di servizi alla data del 1 gennaio 1976. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.
I compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, continuano ad essere liquidati sulla base della misura oraria vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.