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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 927

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  1-4-1976 al: 5-6-2012
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Al titolo della sezione II dopo la parola "fisica" è aggiunta una virgola e la parola "chimica".
Dopo l'art. 27, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica.
Corso di laurea in chimica
Art. 28. - Gli insegnamenti per conseguire la laurea in chimica sono impartiti, nei limiti delle norme vigenti che regolano l'ordinamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nei dipartimenti di matematica, fisica, chimica, biologia cellulare, scienze della Terra, scienze dell'educazione, meccanica.
Il corso di laurea in chimica si distingue nei due indirizzi: inorganico-chimico-fisico e organico-biologico.
Lo studente che intende conseguire la laurea in chimica deve appartenere ad uno dei seguenti dipartimenti:
dipartimento di chimica;
dipartimento di fisica;
dipartimento di biologia cellulare;
dipartimento di scienze della Terra.
L'esame di laurea consta:
a) della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma;
b) di una prova pratica.
Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica.
L'art. 43, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di matematica, è integrato dai seguenti insegnamenti: istituzioni di matematiche (biennale);
esercitazioni di matematiche (biennale);
complementi di matematica (corso speciale per chimici).
L'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di fisica, è integrato dai seguenti insegnamenti:
fisica sperimentale (biennale);
esercitazioni di fisica sperimentale.
L'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di chimica, è integrato dai seguenti insegnamenti:
chimica generale ed inorganica (biennale);
chimica organica (biennale);
esercitazioni di preparazioni chimiche;
esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
esercitazioni di chimica fisica (biennale);
chimica fisica (biennale);
esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi;
chimica applicata (a scelta dello studente);
esercitazioni di chimica organica ed analisi organica;
chimica analitica;
chimica organica industriale;
chimica farmaceutica;
chimica bromatologica;
farmacologia;
chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
chimica agraria;
elettrochimica;
scienze dell'alimentazione;
storia della chimica;
spettroscopia molecolare;
spettroscopia delle radiofrequenze;
strutturistica chimica;
chimica quantistica;
misure elettriche (corso speciale per chimici);
chimica inorganica superiore;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei composti organo-metallici;
chimica delle sostanze naturali;
analisi chimica strumentale;
cinetica chimica.
L'art. 48, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di scienze della Terra, è integrato dal seguente insegnamento:
mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
L'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di meccanica, è integrato dal seguente insegnamento:
esercitazioni di disegno di elementi di macchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 4