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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 28

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

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Testo in vigore dal: 5-3-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  11, secondo comma n. 5), e 17, secondo comma,
della  legge  9  ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa
per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648;
  Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Incompatibilita'  dell'iscrizione  al  fondo  di  previdenza  per  il
 personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

  L'iscrizione  al fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle  finanze  e  delle intendenze di finanza, istituito dall'art. 6
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648,
e'  incompatibile  con  l'iscrizione  alla  cassa  sovvenzioni  per i
personali  della  amministrazione  finanziaria, istituita dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325,
e successive modificazioni ed integrazioni.