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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975, n. 288

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal: 12-7-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare,  ai sensi dell'art. 17 della
citata  legge  9 ottobre 1971, n. 825, norme correttive e integrative
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente   istituzione   e   disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente   istituzione   e   disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  modificato  con il decreto del Presidente della Repubblica
23  dicembre  1974, n. 687, sono apportate le seguenti integrazioni e
correzioni:
  Art.  38.  -  Nel  primo  comma  sono  soppresse  le parole "ovvero
mediante  i  buoni  d'imposta  di  cui  al  quarto comma del presente
articolo".
  Nel  secondo comma le parole "un anno", "due mesi", "dodici mesi" e
"sessantesimo"  sono  sostituite  rispettivamente  con le parole "due
anni", "tre mesi", "ventiquattro mesi" e "novantesimo".
  Nel  terzo  comma le parole "un anno" sono sostituite con le parole
"due anni".
  I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede
il  competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini
della  formazione  della  giacenza occorrente per l'effettuazione dei
rimborsi  e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario della
imposta  riscossa.  Ai  rimborsi  puo' in ogni caso provvedersi con i
normali stanziamenti di bilancio.
  Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per il tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei
rimborsi,  le  modalita'  e  i termini relativi alla dilazione per il
versamento  allo  erario  dell'imposta  riscossa nonche' le modalita'
relative alla presentazione della contabilita' amministrativa.
  Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica
ai  sensi  dell'art.  54 il contribuente deve, entro sessanta giorni,
versare  all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano
indebitamente  rimborsate,  insieme  con gli interessi dalla data del
rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti
la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia
divenuto  definitivo.  In  tal  caso  resta  ferma l'applicazione del
secondo comma dell'art. 60".
  Art. 62. - Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano anche nel caso
che   il   contribuente   non   esegua   il  versamento  delle  somme
indebitamente rimborsategli".