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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975, n. 288

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal:  12-7-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 38. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo".
Nel secondo comma le parole "un anno", "due mesi", "dodici mesi" e "sessantesimo" sono sostituite rispettivamente con le parole "due anni", "tre mesi", "ventiquattro mesi" e "novantesimo".
Nel terzo comma le parole "un anno" sono sostituite con le parole "due anni".
I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento allo erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60".
Art. 62. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli".