stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 giugno 1975, n. 206

Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-7-1975 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:
"Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:
"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978.
Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1975

LEONE MORO - BUCALOSSI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE