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LEGGE 6 giugno 1975, n. 206

Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1975
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n.  8,  convertito
con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n.  94,  e'  sostituito
con il seguente: 
  "Il primo comma dell'articolo  21  del  decreto-legge  27  febbraio
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato
dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e  dall'articolo
34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,  sostituito  dall'articolo  17
del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella  legge  30
luglio 1971, n. 491, e' sostituito dal seguente: 
    "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli  e'
autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sara' stanziata  nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  in
ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L.  71.890  milioni,
L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e  L.  19.000
milioni, rispettivamente negli  anni  finanziari  1968,  1969,  1970,
1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975,  di  L.
50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977  e
di L. 21.000 milioni nell'anno 1978. 
    Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge nell'anno 1975 si  provvede  con  corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per  il  tesoro
e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti
variazioni di bilancio". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 giugno 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                   MORO - BUCALOSSI - 
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE