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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. 138

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme, concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonchè le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal: 22-5-1975
al: 30-6-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216,
con  il  quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare
disposizioni  legislative  dirette  a coordinare, con le attribuzioni
della  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa, le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle borse valori e
l'ammissione  dei  titoli  a  quotazione, nonche' a coordinare con le
forme di ispezione e di controllo previste dalla legislazione vigente
quelle  risultanti  dall'articolo  1 della legge medesima, in modo da
evitare duplicazioni e controlli;
  Udito  il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi
del succitato art. 2;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
le  finanze,  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica, per
l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
        Trasferimento dei poteri degli organi locali di borsa

  La   titolarita'   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  relativi
all'organizzazione  ed  al  funzionamento  delle borse valori nonche'
all'ammissione  dei  titoli  a  quotazione,  spettanti alle camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura, alle deputazioni di
borsa,  ai  comitati  direttivi  degli  agenti  di  cambio  e ai loro
presidenti,  designati  nel  presente  decreto  come organi locali di
borsa,  e' trasferita alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
  La  Commissione,  nell'esercizio dei suoi poteri, puo' in ogni caso
sentire gli organi locali.
  Rimane  ferma  la competenza degli organi locali per gli atti e gli
adempimenti elencati negli articoli 2, 3 e 4.
  La  Commissione puo' delegare, in via generale o per singole borse,
agli organi locali l'esercizio di poteri e attribuzioni nelle materie
di  cui  al  primo  comma,  secondo  i criteri ritenuti piu' adeguati
rispetto ai fini da perseguire.
  Con  la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e
direttive  per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e
dispone, in ogni caso, in ordine alle modalita' del proprio controllo
sull'attivita' degli organi locali.
  La delega e' revocabile in qualsiasi momento.
  Gli organi locali trasmettono immediatamente alla Commissione copia
dei   provvedimenti   adottati  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle
attribuzioni loro delegati.